In caso di caduta mentre un soggetto scende e/o sale dall’autobus di linea riportando lesioni personali e/o patrimoniali, il risarcimento deve essere richiesto alla società proprietaria del veicolo in quanto responsabile è il conducente.
Si tratta di responsabilità contrattuale. A norma dell’art. 1681 c.c. il vettore, ossia colui che si obbliga a trasferire una persona da un posto all’altro dietro corrispettivo, risponde dei danni che subisce il passeggero durante il tragitto ed il passeggero deve provare, unicamente, l’esistenza del contratto, il danno subito ed il nesso di casualità tra questo e l’attività esplicata dal vettore in esecuzione del contratto.
La giurisprudenza è conforme nell’affermare la responsabilità del vettore nel caso di caduta di un soggetto che si verifichi nel salire o scendere dall’autobus; inoltre, l’incolumità del passeggero deve essere sempre garantita, anche quando quest’ultimo sta entrando ed uscendo dall’autobus, in quanto queste manovre sono considerate essenziali per poter fruire del servizio di trasporto (senza la salita e la discesa non potrebbe esserci alcun contratto di trasporto) e quindi rientranti nella responsabilità contrattuale del vettore (Cass. Sent. N. 681/2016).
Si presume, inoltre, che i sinistri occorsi ai passeggeri, durante le operazioni preparatorie e accessorie del trasporto e durante le fermate, come nell’ipotesi della salita e della discesa, sono considerati come verificatisi “durante il viaggio”. Quindi, nessun dubbio sul diritto al risarcimento danni quando l’evento lesivo si sia verificato durante la fase di salita e/o scesa dal mezzo.
Avv. Anna Giulia Arena