Emissione di assegni senza provvista: secondo l’articolo 8 bis della L. 386 del 1990 l’irrogazione della sanzione non è legittima se manca la prova dell’invio della comunicazione
Il caso trae origine dalla vicenda occorsa al legale rappresentante di una srl che si vedeva recapitare ordinanza – ingiunzione emessa dalla locale Prefettura, con la quale si dava atto della sussistenza di un verbale di violazione a suo tempo asseritamente notificato, con cui era stata contestata a lui, nella qualità di traente, ed alla srl, quale obbligato in solido, la violazione dell’art 2 della legge n. 386/1990 e succ. mod. in relazione ad alcuni assegni che non sarebbero stati pagati in tutto o in parte per difetto di provvista.
Orbene, nella fattispecie il legale rappresentante della srl impugnava la suddetta ordinanza con ricorso avanti al Giudice di Pace competente per territorio, eccependo la nullità dell’ordinanza stessa sul presupposto che difettasse totalmente la prova della sussistenza della condotta violativa sanzionata dall’art. 2 della legge 386/90 e succ. mod.
La norma sopra richiamata infatti sanzione l’emissione di assegni senza provvista, ma nel caso di specie non era stata fornita dall’ UTG la prova che il ricorrente, individuato quale traente, fosse a conoscenza del difetto di provvista, tanto più se si considera che i suddetti assegni erano stati tratti da conti correnti intestati alla Srl, indicata quale coobbligata solidale.
La normativa di riferimento all’articolo 9- bis prescrive l’obbligo in capo al trattario (Istituto Bancario), una volta rilevato il difetto di provvista, di dare formale comunicazione al traente che può effettuare il pagamento nel termine di 60 gg e che scaduto il suddetto termine, indicato nell’articolo 8, senza che abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell’archivio di cui all’articolo 10-bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni.
La contestazione dell’illecito di cui all’art 2- L. 386/90 prevede quindi quale presupposto che il trattario provveda a comunicare la facoltà concessa dall’art 8 della stessa legge, e cioè la possibilità di pagare la provvista nei 60 gg successivi, così da evitare la contestazione e l’irrogazione della sanzione.
La suddetta comunicazione acquista una certa rilevanza se si considera che il traente oltre ad essere esposto alle sanzioni di legge e ad avere quindi un interesse proprio nella vicenda, è anche il soggetto cui il delegante potrebbe attribuire la responsabilità dell’accaduto a causa dell’emissione di un assegno privo di provvista.
In tal senso la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui: “sussiste l’obbligo del trattario di comunicare anche al “delegato di traenza”, che abbia emesso l’assegno, il preavviso di cui all’articolo 9-bis della legge 386/90 permettendogli così di far uso della facoltà prevista dall’articolo 8” (Cass. civ. Sez. II sent. n. 24724/2016).
Nel caso di specie, come detto, l’amministrazione non ha fornito la prova che il traente abbia ricevuto la comunicazione di cui all’art 9 bis, e cioè sia stato formalmente reso edotto della facoltà concessa dall’art 8 della L. n. 386 del 1990 che, come detto, esclude l’applicazione delle sanzioni amministrative nel caso di pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto nel termine di 60 gg.
L’ordinanza-ingiunzione impugnata è stata quindi dichiarata nulla in quanto del tutto illegittima anche alla luce della giurisprudenza costante che in subiecta materia ha espressamente statuito :“nel caso in cui l’amministrazione, su cui grava l’onere della prova, non dimostri compiutamente l’esistenza dei fatti costitutivi dell’illecito, l’opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione deve essere accolta, e ciò perché con l’opposizione viene introdotto un giudizio ordinario in cui le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell’onere della prova, dall’amministrazione e dall’opponente” (Cass. Civ. 5095/99- GDP Cosenza- sent n. 991/2016 del 22.6.2016- GDP di Perugia, sent. n. 271/2020 ).