Di recente la Suprema Corte è tornata, ancora una volta, a pronunciarsi sull’assegno di mantenimento che spetta al coniuge più debole economicamente. E’ risaputo, infatti, che a costui, al quale non sia stata addebitata la separazione, possa essere riconosciuto un assegno di mantenimento quanto ricorrono i presupposti stabiliti dalla legge.
Il nostro sistema giuridico prevede che “il coniuge ha diritto a ricevere dall’altro coniuge quando è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”. La somma dell’assegno viene “determinato in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato”.
La Cassazione Civile, con ordinanza n. 22604/2020 del 16.10.2020, ha stabilito che il sopra citato assegno viene meno nel momento in cui, il soggetto che percepisce l’assegno di mantenimento abbia dato avvio ad una nuova relazione sentimentale. Tale “nuova” relazione deve avere i presupposti della stabilità e continuità che non sono sinonimi di “convivenza”.
Avv. Anna Giulia Arena