In caso di sinistro stradale il danneggiato deve chiedere formalmente alla Compagnia assicuratrice il risarcimento dei danni subiti. Senza tale domanda la Compagnia può rifiutare il risarcimento qualora sia decorso il termine di prescrizione che, per gli incidenti stradali, è di due anni.
Una recente pronuncia della Cassazione, la 1699/2021, ha ribadito questo principio ma lo ha svincolato dalla rigidità delle forme previste dal Codice delle Assicurazioni, stabilendo che la richiesta di danni può emergere anche aliunde, anche, cioè, da altri atti dai quali si possano evincere la completezza dei dati e l’intenzione di essere risarciti, come potrebbe essere la costituzione di parte civile in un processo penale in cui venga chiamata in causa la Compagnia assicuratrice del danneggiato.
Avv. Francesco Maiorca